Sez. L, Sentenza n. 10608 del 11/10/1995 (Rv. 494204 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - IN GENERE | Congedo straordinario per la fruizione di cure termali - Retribuibilità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - IN GENERE
La retribuibilità del periodo di congedo straordinario per la fruizione di cure termali esige, ai sensi dell'art. 13 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638), la produzione, da parte dell'interessato, di un'apposita prescrizione del medico specialista della USL dalla quale risulti una motivata attestazione della sussistenza di effettive esigenze terapeutiche o riabilitative tali che, pur a prescindere da una situazione di indifferibilità, possono essere più efficacemente soddisfatte se le cure stesse siano praticate tempestivamente, e perciò in periodo extraferiale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)