Sez. L, Sentenza n. 21954 del 19/10/2007 (Rv. 599494 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE | Disciplina prevista dalla legge n. 877 del 1973 - Requisiti della subordinazione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE
Perché possa reputarsi integrata la fattispecie di lavoro a domicilio, secondo i requisiti dettati dall'art. 1 della legge n. 877 del 1973 (come modificato dall'art. 2 della legge n. 858 del 1980), occorre, anzitutto, che il prestatore esegua il lavoro, nel proprio domicilio oppure in un locale di cui abbia la disponibilità, personalmente ovvero anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata o di apprendisti, nonché sia tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore per quel che riguarda le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere, e che, inoltre, il datore di lavoro possa fare affidamento sulla prestazione del lavorante a domicilio, prestazione che si inserisce così nel ciclo produttivo aziendale e diviene elemento integrativo dell'attività imprenditoriale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nel qualificare la fattispecie oggetto di cognizione come lavoro a domicilio, non aveva, però, adeguatamente motivato in ordine alle circostanze, pur riferite in sentenza, per cui i lavoratori avevano la possibilità di accettare o rifiutare le singole commesse di lavoro ovvero di negoziare il corrispettivo delle loro prestazioni, mancando di indagare sulla portata delle facoltà concesse ai lavoratori rispetto al contenuto complessivo del contratto di lavoro e se esse, quindi, potessero caratterizzare o meno il rapporto come ipotesi di lavoro autonomo).
Riferimenti normativi: Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1, Legge 16/12/1980 num. 858 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)