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Sez. L, Sentenza n. 21341 del 04/10/2006 (Rv. 592389 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE | Disciplina prevista dalla legge n. 877 del 1973 - Lavoratore a domicilio autonomo e subordinato - Distinzione - Estremi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592389-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE

Il lavoro a domicilio - secondo la configurazione risultante dalla disciplina contenuta nella legge 18 dicembre 1973, n. 877, che, nel superare la distinzione fra lavoro a domicilio autonomo e subordinato, ha innovato rispetto a quella prevista dalla legge 13 marzo 1958, n. 264 - realizza una forma di decentramento produttivo, caratterizzata dal fatto che l'oggetto della prestazione viene in rilievo non come risultato, ma come l'estrinsecazione di energie lavorative, rese in maniera continuativa all'esterno dell'azienda, organizzate ed utilizzate in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all'interno di essa. Correlativamente, nel lavoro a domicilio il vincolo di subordinazione viene a configurarsi come inserimento dell'attività del prestatore nel ciclo produttivo, del quale la prestazione lavorativa resa, pur se in ambienti esterni all'azienda e con mezzi ed attrezzature anche propri del lavoratore stesso, ed eventualmente con l'ausilio dei suoi familiari purché conviventi ed a carico, diventa parte integrante e tale integrazione si esprime non solo con l'obbligo di seguire analitiche e vincolanti indicazioni dell'azienda, bensì con l'ineludibile obbligo di lavorare; diversamente, si configura la fattispecie del lavoro autonomo allorché sia riscontrabile, in capo al soggetto cui l'imprenditore abbia commesso un determinato risultato, una vera e propria organizzazione imprenditoriale, distinta da quella del committente, cosicché l'attività lavorativa possa dirsi prestata con inserimento in quella e non nel ciclo produttivo di questa, ovvero nei casi nei quali la prestazione, pur personalmente resa, risulti caratterizzata da autonomia tale da escludere anche la subordinazione attenuata precedentemente definita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva fatto corretto uso dei principi indicati pervenendo alla conclusione dell'insussistenza degli estremi del rapporto di lavoro a domicilio per non essere il lavoro svolto sulla base di un campione, posto che la committente si limitava ad indicare la collocazione del disegno e il relativo oggetto; per l'utilizzo, da parte del lavoratore, di attrezzature di sua proprietà; per essere il compenso concordato di volta in volta, tenendo conto del tipo e delle difficoltà del lavoro; per non essere emerso, in giudizio, alcun obbligo della lavoratrice di accettare il lavoro ovvero di rispettare precisi termini di consegna del lavoro accettato, tali circostanze escludendo, unitamente all'iscrizione della lavoratrice nell'albo degli artigiani e all'emissione di fatture per il lavoro svolto, che l'oggetto della prestazione della lavoratrice potesse inquadrarsi nell'ambito della messa a disposizione di energie lavorative, non rilevando, in senso contrario, che il materiale venisse fornito dalla committente che ne curava la consegna e il ritiro del prodotto).

Riferimenti normativi: Legge 13/03/1958 num. 264, Legge 18/12/1973 num. 877 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)