Sez. L, Sentenza n. 22129 del 16/10/2006 (Rv. 592598 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE | Disciplina prevista dalla legge n. 877 del 1973 - Qualificazione come lavoro subordinato o autonomo - Indici rivelatori - Onere probatorio - Spettanza al deducente - Insufficienti indici rivelatori della sussistenza di un vincolo di subordinazione - Conseguenze - Inapplicabilità della disciplina del lavoro subordinato - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE
Nel lavoro a domicilio - secondo la configurazione risultante dalla disciplina contenuta nella legge 18 dicembre 1973, n. 977 - il vincolo di subordinazione si configura come inserimento dell'attività del prestatore nel ciclo produttivo dell'azienda, del quale la prestazione lavorativa resa, pur se in ambienti esterni e con mezzi e attrezzature anche propri del lavoratore stesso, ed eventualmente con l'ausilio dei suoi familiari purché conviventi e a carico, diventa parte integrante; tale integrazione si esprime non solo con l'obbligo di seguire analitiche e vincolanti indicazioni dell'azienda, bensì con l'ineludibile obbligo di lavorare, atteso che la configurabilità di una subordinazione, sia pure attenuta, deve escludersi allorquando, invece, il lavoratore goda di piena libertà di accettare o rifiutare il lavoro commessogli ovvero abbia piena discrezionalità in ordine ai tempi di consegna del lavoro, dovendosi comunque precisare che nei casi in cui l'accertamento e la valutazione delle modalità della prestazione lascino spazi di incertezza e ambiguità è utile avere riguardo anche alla volontà delle parti, espressa nella regolamentazione del loro rapporto e che in difetto di sufficienti indici rivelatori della sussistenza di un vincolo di subordinazione, il cui onere probatorio incombe a chi lo deduce, deve essere esclusa l'applicabilità al lavoro a domicilio della disciplina del lavoro subordinato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non si era attenuta all'enunciato principio, valorizzando essenzialmente il contenuto e la durata nel tempo della prestazione, sottolineando il carattere non artistico ma seriale della stessa, l'assenza di organizzazione in capo ai prestatori, pantografisti a domicilio, desunta dalla non disponibilità dei più significativi arnesi e macchinari per eseguire il lavoro, trascurando elementi quali la volontà esplicitata dalle parti e la valutazione dei caratteri minimi della subordinazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 18/12/1973 num. 877 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)