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Sez. 1, Sentenza n. 5679 del 19/06/1996 (Rv. 498195 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ | Fusione di società - Dichiarazione di fallimento entro l'anno dalla fusione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498195-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ

La società, entro un anno dalla fusione, può essere dichiarata fallita, ai sensi e nel concorso delle condizioni dell'art. 10 del R. D. 16 marzo 1942 n. 267 (per insolvenza manifestatasi anteriormente o nel corso di detto periodo), atteso che tale norma, nel contemplare il fallimento dopo la cessazione dell'esercizio dell'impresa, trova applicazione anche per l'impresa societaria, con la computabilità dell'indicato anno a far tempo dall'estinzione della società a conclusione della fase di liquidazione, e che la peculiarità della estinzione per fusione (comportante successione a titolo universale della società nata dalla fusione stessa) non autorizzano un trattamento differenziato, essendo parimenti presente l'esigenza di tutela dei creditori con le regole e gli strumenti della procedura fallimentare.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)