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Sez. 1, Sentenza n. 2210 del 01/02/2007 (Rv. 595076 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ | Fusione di società - Dichiarazione di fallimento entro l'anno dalla fusione - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595076-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ

La società, entro un anno dalla fusione, può essere dichiarata fallita ai sensi degli artt. 10 e 11 legge fallim. applicabili in via analogica. È in contrario irrilevante che i debiti siano stati, con la fusione, assunti dalla società incorporante; che la fusione non sia stata contrastata dai creditori; che sia mancato il fallimento della società incorporante; che sia mancata qualsiasi richiesta di pagamento rivolta dai creditori dell'incorporata alla società incorporante. Infatti, il fallimento della società incorporata è conseguenza della sua insolvenza e del mancato decorso dell'anno dalla sua estinzione per fusione e prescinde dalla solvibilità o meno della società incorporante, che può semmai costituire ragione di eventuale soggezione di quest'ultima a procedura concorsuale, al pari di quanto si verifica per l'imprenditore individuale defunto ai sensi dell'art. 11, primo comma, legge fall., norma, quest'ultima, che postula una sorta di sopravvivenza dell'impresa rispetto al soggetto che ne era titolare, a garanzia della massa dei creditori. (Fattispecie relativa a fusione di società di persone ed anteriore all'entrata in vigore della riforma del diritto societario introdotta con d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 11, Cod. Civ. art. 2499, Cod. Civ. art. 2503 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)