Sez. L, Sentenza n. 12639 del 15/11/1999 (Rv. 531128 - 01)
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - BUONUSCITA (INDENNITÀ DI) | Computo dell'indennità integrativa speciale - Legge n. 87 del 1994 - Ambito di applicazione - Fattispecie.
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - BUONUSCITA (INDENNITÀ DI)
La legge n. 87 del 1994, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti, riguarda solo i trattamenti di fine rapporto che non includono già l'indennità integrativa speciale e le sole controversie relative all'inclusione o meno di tale indennità nel suddetto trattamento. Detta legge, pertanto, non è applicabile quando, pacifica la spettanza del diritto all'indennità integrativa speciale, è in discussione solo se questo debba operarsi con riferimento all'ordinamento dell'ente di provenienza o a quello dell'ente convenuto (nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza del tribunale che aveva rigettato l'appello avverso la sentenza del pretore con la quale era stata dichiarata l'estinzione, con compensazione delle spese, a norma dell'art. 4 della legge n. 87 del 1994, e ha rimesso la causa al giudice d'appello che, accogliendo il motivo riguardante l'estinzione del giudizio, avrebbe dovuto direttamente decidere la controversia).
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1994 num. 87 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)