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Sez. L, Sentenza n. 1140 del 04/02/1998 (Rv. 512215 - 01)

PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - BUONUSCITA (INDENNITÀ DI) | Computo dell'indennità integrativa speciale - Riconoscimento del relativo diritto ex art. 1 legge n. 87 del 1994 - Estinzione dei giudizi pendenti ex art. 4 legge cit. - Indennità premio di servizio dei dipendenti degli enti locali - Preesistente diritto all'inclusione dell'indennità integrativa - Applicabilità dell'estinzione del giudizio - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512215-01

PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - BUONUSCITA (INDENNITÀ DI)

La disposizione dell'art. 4 della legge n. 87 del 1994, con il cui art. 1 è stato riconosciuto il diritto al computo dell'indennità integrativa speciale nell'indennità di buonuscita ed altri analoghi trattamenti di fine rapporto dei dipendenti pubblici, relativa all'estinzione dei giudizi pendenti non riguarda le controversie relative alla indennità premio di servizio dovuta ai dipendenti degli enti locali, per i quali l'inclusione dell'indennità integrativa speciale era già prevista dall'art. 3 legge n. 299 del 1970, tanto è vero che il cit. art. 4 ha confermato questa previgente normativa. (Nella specie il ricorrente, transitato dall'INPS ad un ente ospedaliero, aveva chiesto ricalcolo del trattamento di fine rapporto secondo la disciplina applicabile agli enti locali).

Riferimenti normativi: Legge 03/07/1980 num. 299 art. 3 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 87 art. 1 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 87 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)