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Sez. 1, Sentenza n. 1788 del 19/02/1987 (Rv. 451151 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - PROVA - ELEMENTI PRESUNTIVI - AMMISSIBILITÀ - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451151-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - PROVA - ELEMENTI PRESUNTIVI - AMMISSIBILITÀ - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - CRITERI.*

Ai fini della dichiarazione giudiziale di paternità naturale la prova può provenire anche da elementi presuntivi, per la valutazione dei quali il giudice del merito è dotato del più ampio potere discrezionale, sfuggente al Sindacato di legittimità sempre che gli elementi assunti come fonte di presunzione presentino i caratteri della gravità, univocità e concordanza e che le argomentazioni giustificative del convincimento espresso in base ad esse siano immuni da incoerenza logica e da omissioni vertenti su elementi decisivi che abbiano formato oggetto di rituali deduzioni. Perché si abbia presunzione giuridicamente valida non occorre che i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come unica conseguenza possibile, essendo sufficiente che questo sia deducibile dai fatti noti secondo un univoco procedimento logico basato sull'id quod plerumque accidit. (V 3660/84, mass n 435656; (V 689/83, mass n 425427).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)