Sez. 1, Sentenza n. 689 del 25/01/1983 (Rv. 425427 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - PROVA PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITÀ.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - PROVA PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITÀ.*
La prova della paternità e della maternità naturale, ai sensi dell'art. 269 secondo comma cod. civ. (nel testo fissato dallo art. 113 della legge 19 maggio 1975 n.151), può essere data con ogni mezzo, e, quindi, anche attraverso elementi presuntivi, tenendo conto che la ricorrenza di una presunzione giuridicamente valida non richiede che la relazione tra fatto noto e fatto ignoto presenti il carattere della necessità assoluta ed esclusiva sul piano fenomenico, in quanto è sufficiente che il secondo sia univocamente deducibile dal primo attraverso un procedimento logico basato sull'id quod plerumque accidit. (V 1823/81, mass n 412511).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)