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Sez. L, Sentenza n. 2125 del 11/04/1979 (Rv. 398491 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - CONVENZIONE, A MEZZO DI CONTRATTO COLLETTIVO, DELLA CONFIGURABILITA DI CORRESPONSIONE A TITOLO DI SCATTI DI ANZIANITA DI EMOLUMENTI GIA DATI IN AGGIUNTA AI MINIMI INDEROGABILI - NATURA.*
Stato
decisa il 1979-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398491-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - CONVENZIONE, A MEZZO DI CONTRATTO COLLETTIVO, DELLA CONFIGURABILITA DI CORRESPONSIONE A TITOLO DI SCATTI DI ANZIANITA DI EMOLUMENTI GIA DATI IN AGGIUNTA AI MINIMI INDEROGABILI - NATURA.*

Il contratto collettivo in cui si stabilisce che emolumenti gia corrisposti al lavoratore in aggiunta ai minimi inderogabili sono stati dati a titolo di scatti di anzianita, non ha natura di transazione, ma di atto ricognitivo di un accertamento negoziale consistente nel fissare la portata di un precedente rapporto, con effetto immediatamente preclusivo di ogni ulteriore contestazione al riguardo, nell'ambito della causa sua propria e cioe quella di imprimere certezza al rapporto anzidetto. La portata di tale negozio ricognitivo - sebbene non primario, bensi complementare o di secondo grado e percio non sostitutivo ne modificativo della situazione giuridica preesistente- e pur sempre limitatamente dispositiva, nel senso che vincola le parti, e quindi il giudice, ad attribuire ai precedenti rapporti la consistenza e gli effetti precisati dalle parti. Un siffatto negozio puo, nel campo dei cosidetti rapporti "di massa" realizzarsi attraverso un accordo collettivo aziendale sindacale concluso nell'interesse collettivo dei lavoratori dipendenti attesa la sua idoneita ad imprimere diffusamente l'effetto dispositivo dell'accertamento su ciascuno dei rapporti di lavoro all'interno dell'azienda. (V 1852/77, mass n 385576).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)