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Sez. 3, Sentenza n. 14545 del 22/06/2009 (Rv. 608693 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE | Pubblico incanto o licitazione privata - Verbale di aggiudicazione relativo a beni immobili complessi - Effetti - Costituzione immediata del vincolo negoziale traslativo - Condizioni - Esatta individuazione del bene aggiudicato - Necessità - Conseguenza in caso di mancanza di tale requisito - Differimento della produzione dell'effetto traslativo al momento della conclusione del susseguente contratto in favore dell'acquirente aggiudicatario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608693-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE

Il verbale di aggiudicazione definitiva, a seguito di incanto pubblico o di licitazione privata indetta da una P.A., è idoneo a produrre in via immediata l'effetto traslativo del cespite immobiliare oggetto della gara qualora esso sia stato esattamente e completamente individuato nel verbale stesso; quando, invece, si tratta di bene immobiliare complesso indicato soltanto in via approssimativa nel relativo bando (e, conseguentemente, nel suddetto verbale), l'effetto traslativo reale della vendita pubblica viene a prodursi, in virtù dell'art. 1376 cod. civ., soltanto al momento della stipula del susseguente rogito in favore dell'acquirente-aggiudicatario, in cui le parti manifestano legittimamente il reciproco consenso in relazione al bene effettivamente venduto mediante l'asta, con l'esatta ed integrale indicazione di tutti i suoi estremi.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 88, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 97, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 82, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 89, DPR 24/01/1978 num. 84 art. 62, Cod. Civ. art. 1336, Cod. Civ. art. 1376

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)