Sez. 1, Sentenza n. 27136 del 28/05/2024 Cc. (dep. 09/07/2024) Rv. 286607-01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misura alternativa alla detenzione - Espiazione di una parte della pena - Condizione di ammissibilità - Sussistenza al momento della presentazione della domanda - Necessità - Maturazione al momento della decisione - Efficacia sanante - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di misure alternative alla detenzione, l'avvenuta espiazione di una parte della pena è condizione di ammissibilità della domanda, e deve, pertanto, sussistere all'atto della sua presentazione, non assumendo efficacia sanante "ex post" la maturazione del prescritto limite nelle more tra il deposito dell'istanza e il momento della decisione.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)