Sez. 1, Sentenza n. 24175 del 13/05/2010 Cc. (dep. 23/06/2010) Rv. 247948 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Semilibertà - Delitto ricompreso nella previsione di cui all'art. 4 bis, comma primo, ord. pen. - Espiazione di due terzi della pena - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di misure alternative alla detenzione, la previsione del requisito dell'avvenuta espiazione di almeno due terzi di pena, ai fini della concessione della semilibertà, trova applicazione in caso di condanna per uno dei delitti menzionati all'art. 4-bis, comma primo, legge n. 354 del 1975, e quindi anche in caso di condanna per il delitto di omicidio, a nulla rilevando che tale delitto rientri tra quelli previsti dal terzo periodo del comma primo dell'art. 4-bis cit., per i quali l'ammissione ai benefici discende dalla mancanza di elementi tali da fare ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)