Sez. 1, Sentenza n. 51037 del 04/07/2017 Cc. (dep. 08/11/2017) Rv. 271297 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misura alternativa alla detenzione - Condizioni per la concessione - Cumulo materiale di pene in parte imputabili a reati ostativi - Periodo minimo di pena espiata - Criterio di determinazione - Decorrenza - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Nel computo del periodo minimo di pena espiata previsto come condizione per la concessione di misure alternative alla detenzione, il dies a quo decorre, nel caso di cumulo materiale comprensivo anche di pene inflitte per reati ostativi, dal momento in cui si è esaurita l'espiazione delle pene relative a tali reati e non da quello di inizio della detenzione. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto del Presidente del Tribunale di Sorveglianza che aveva dichiarato de plano l'inammissibilità della richiesta della semilibertà in una situazione in cui non ricorreva la manifesta infondatezza della stessa per difetto delle condizioni di legge).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)