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Sez. 2 - , Ordinanza n. 21591 del 22/08/2019 (Rv. 654902 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Atto di riassunzione ex art. 355 c.p.c. per il giudizio rescissorio di falso - Omessa o irrituale notifica alla parte litisconsorte necessaria nel giudizio rescindente - Violazione del contradittorio - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654902-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

In tema di querela di falso, l'omessa o irrituale notificazione dell'atto introduttivo del giudizio rescissorio innanzi al tribunale competente, ex art. 335 c.p.c., può essere ritenuta irrilevante e non costituisce violazione del principio del contraddittorio soltanto a condizione che, nel giudizio principale in cui si sia svolta la fase rescindente, non si verta in un'ipotesi di litisconsorzio necessario. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità della sentenza di appello che, a fronte dell'omessa ed irregolare notifica dell'atto di riassunzione del primo grado del giudizio rescissorio di falso a due delle parti necessarie del giudizio principale, avente ad oggetto l'impugnazione di un testamento olografo, aveva omesso di rilevare tale nullità nonché quella, conseguente, di tutti gli atti successivi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 355, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)