diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 3832 del 16/02/2018 (Rv. 647803 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | - Riassunzione del giudizio di falso davanti al tribunale - Forma - Comparsa ex art. 125 disp. att. c.p.c. - Notificazione - Alla parte costituita a mezzo procuratore - Art. 170 c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647803-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

In tema di querela di falso proposta (e autorizzata) in grado di appello in via incidentale, la riassunzione della relativa causa deve essere effettuata davanti al tribunale nelle forme previste dall'art 125 disp. att. c.p.c. e, precisamente, con comparsa da notificare ai sensi dell'art. 170 c.p.c. alle parti costituite e personalmente alle parti non costituite, corrispondendo tale disciplina alla natura del giudizio di falso instaurato davanti al tribunale, che si conclude con una sentenza definitiva, ma costituisce pur sempre un'appendice del giudizio principale. (Nella specie, la S.C., nell'affermare il principio enunciato, ha rigettato il ricorso contro la sentenza di appello, che aveva dichiarato la nullità del procedimento e della sentenza del tribunale, che aveva statuito sulla querela di falso, promossa in via incidentale in grado di appello, a seguito della riassunzione del relativo giudizio a mezzo di comparsa notificata alle parti personalmente invece che al loro procuratore costituito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 355, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Regio Decr. 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)