Sez. 2, Sentenza n. 12137 del 01/12/1997 (Rv. 510588 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - QUERELA DI FALSO | Atto di riassunzione davanti al tribunale ex art. 355 cod. proc. civ. - Omessa o irrituale notifica alla parte contumace - Irrilevanza - Condizioni - Insussistenza di litisconsorzio necessario nel giudizio principale - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - QUERELA DI FALSO
Qualora nel giudizio principale, in cui siasi svolta in appello la fase rescindente a presentazione di querela incidentale di falso, non si verta in un'ipotesi di litisconsorzio necessario (nella specie: domanda di accertamento del vincolo di responsabilità solidale fra più persone), l'omessa o irrituale notificazione dell'atto di riassunzione innanzi al tribunale competente a norma dell'art. 355 cod. proc. civ. per il giudizio rescissorio, siccome eseguita ad una parte contumace presso il procuratore domiciliatario in primo grado, anziché personalmente, (art. 125 disp. att. cod. proc. civ.), è irrilevante e non costituisce violazione del principio del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 355, Cod. Proc. Civ. art. 170, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)