Sez. 1, Sentenza n. 607 del 17/03/1967 (Rv. 326598 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE - AZIONE DI COSTITUZIONE PROPOSTA CON LA DOMANDA DIRETTA ALLA DICHIARAZIONE DELLA NULLITA DI UN CONTRATTO TRASLATIVO - FORO COMPETENTE - DIFFERENZA DELLA REVINDICA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE - AZIONE DI COSTITUZIONE PROPOSTA CON LA DOMANDA DIRETTA ALLA DICHIARAZIONE DELLA NULLITA DI UN CONTRATTO TRASLATIVO - FORO COMPETENTE - DIFFERENZA DELLA REVINDICA.*
L'Azione di restituzione e quella di rivendicazione sono fondate su diversi presupposti, perche la prima presuppone che il possessore o il detentore abbia ricevuto la cosa da colui che gliela richiede in base ad un titolo, che successivamente sia stato annullato, risoluto o rescisso, mentre la seconda presuppone che colui che si afferma proprietario sia stato spossessato contro la sua volonta. Da cio deriva che l'Azione di restituzione, proposta insieme a quella diretta ad ottenere la dichiarazione di nullita del contratto traslativo della proprieta dell'immobile, e di natura personale e non reale, perche tende ad attuare un diritto personale a riavere la cosa che fu oggetto di precedente consegna essa, pertanto, ai fini della Competenza per territorio, va proposta con l'osservanza delle norme di cui agli artt. 18 e 20 cod.proc.civ.. (Cfr. 324106, 1377-61, 1477-60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)