Sez. 1, Sentenza n. 4920 del 06/02/1989 Ud. (dep. 07/04/1989) Rv. 180983 - 01
PROVA PENALE - ALIBI - MANCANZA O FALLIMENTO - IRRILEVANZA - MENDACE UTILIZZABILITÀ - RAGIONE.*
PROVA PENALE - ALIBI - MANCANZA O FALLIMENTO - IRRILEVANZA - MENDACE UTILIZZABILITÀ - RAGIONE.*
Poiché nel processo penale è Onere dell'accusa provare la colpevolezza dell'imputato, e non di quest'ultimo dimostrare la sua innocenza, non può farsi carico all'imputato né della Mancanza né del fallimento dell'alibi. Tuttavia, nella ipotesi di alibi falso o mendace (essendo addotte circostanze su fatti essenziali finalizzate alla sottrazione alla giustizia), deve ritenersi sussistente una carica di consapevolezza della illegittima condotta che si mira a nascondere alla giustizia. In tale ultima ipotesi, l'alibi legittimamente può essere valorizzato come indizio relativo ad una ipotesi di probabilità di colpevolezza da valutarsi ed utilizzarsi, insieme agli altri, al fine del raggiungimento della prova. (Conf mass n 171661; (Conf mass n 177923).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)