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Sez. 1, Sentenza n. 927 del 03/10/1985 Ud. (dep. 25/01/1986) Rv. 171661 - 01

PROVA PENALE - ALIBI - ALIBI FALLITO E ALIBI MENDACE - DIFFERENTE VALORE PROBATORIO - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1985-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171661-01

PROVA PENALE - ALIBI - ALIBI FALLITO E ALIBI MENDACE - DIFFERENTE VALORE PROBATORIO - RAGIONE.*

Un alibi semplicemente fallito non può essere valutato a carico dell'imputato, essendo Onere dell'accusa dimostrarne la responsabilità, mentre non spetta all'imputato il comprovare la sua innocenza; un alibi mendace, o falso, che investa circostanze essenziali e finalizzate alla sottrazione del reo alla giustizia, può contribuire alla formazione del giudizio di colpevolezza, insieme ad altri indizi singolarmente insufficienti od in aggiunta ad altri elementi di prova a carico. (Conf mass n 166519).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)