diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1200 del 28/02/1995 Cc. (dep. 19/04/1995) Rv. 200933 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova di tossicodipendenti - Programma concordato di recupero - Oggettiva idoneità del medesimo al conseguimento di risultati utili - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200933-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

Tanto ai sensi dell'art. 47 bis dell'ordinamento penitenziario quanto a quelli dell'art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, condizione imprescindibile per l'affidamento in prova al servizio sociale del tossicodipendente è la esistenza di un programma di recupero concordato dall'interessato con un ente od organismo abilitato; programma di cui sia attestata ed obiettivamente riconoscibile la effettiva idoneità ai fini del conseguimento di un risultato utile. Conseguentemente il beneficio non può essere concesso quando manchi, secondo la motivata valutazione del giudice, la suddetta idoneità, nulla rilevando che tale mancanza sia riconducibile a responsabilità tecnico-professionali di chi, nell'ambito dell'ente o organismo abilitato, ha elaborato il programma in questione.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)