Sez. 1, Sentenza n. 2271 del 19/03/1999 Cc. (dep. 12/05/1999) Rv. 213348 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova per tossicodipendenti - Carattere peculiare rispetto all'affidamento in prova ordinario - Incidenza sulla valutazione dei presupposti.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
L'affidamento in prova per tossicodipendenti ed alcoldipendenti, previsto dall'art. 94 del T.U. approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, si differenzia da quello ordinario per la peculiarità del suo obiettivo, che è essenzialmente quello della cura dello stato di tossicodipendenza o alcoldipendenza attraverso programmi non attuabili in stato di detenzione. Ne consegue che, ai fini dell'applicazione di detta misura, non può farsi esclusivo riferimento al grado di pericolosità del soggetto, ma devesi valutare principalmente l'idoneità della misura stessa a conseguire il suindicato obiettivo.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)