Sez. 6, Sentenza n. 545 del 18/03/1967 Ud. (dep. 03/06/1967) Rv. 104427 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI - ASSEGNO CIRCOLARE O BANCARIO MUNITO DI CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITA - FALSIFICAZIONE - INAPPLICABILITA DELL'ART 491 COD PEN.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI - ASSEGNO CIRCOLARE O BANCARIO MUNITO DI CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITA - FALSIFICAZIONE - INAPPLICABILITA DELL'ART 491 COD PEN.*
La disposizione di cui all'art 491 cod pen si riferisce solo ai titoli di credito trasferibili per girata od al portatore e non si estende all'assegno circolare od anche all'assegno bancario munito di clausola "non trasferibile", in quanto tale clausola riduce l'assegno a mero documento di legittimazione privandolo della funzione di circolazione caratteristica dei titoli di credito all'ordine trasmissibili per girata, cui e limitata la speciale tutela penale di cui al predetto articolo. (Conf 101043, 101044, 102730, anno 1966; V 103351, anno 1967; contra, (per l'assegno sbarrato, 103285, anno 1967; contra 103935, anno 1967().*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 491
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)