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Sez. U, Sentenza n. 4 del 20/02/1971 Ud. (dep. 17/05/1971) Rv. 118012 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - CASISTICA DI ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI - IN SCRITTURA PRIVATA - FALSO IN TITOLI DI CREDITO AL PORTATORE O TRASMISSIBILI PER GIRATA - RAGIONE DELLA MAGGIORE TUTELA PENALE DELL'ART 491 COD PEN - ASSEGNO BANCARIO - ASSEGNO CIRCOLARE - CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITA - PUNIBILITA DEL FALSO A NORMA DELL'ART 485 COD PEN.*
Stato
decisa il 1971-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118012-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - CASISTICA DI ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI - IN SCRITTURA PRIVATA - FALSO IN TITOLI DI CREDITO AL PORTATORE O TRASMISSIBILI PER GIRATA - RAGIONE DELLA MAGGIORE TUTELA PENALE DELL'ART 491 COD PEN - ASSEGNO BANCARIO - ASSEGNO CIRCOLARE - CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITA - PUNIBILITA DEL FALSO A NORMA DELL'ART 485 COD PEN.*

La ragione della piu rigorosa tutela accordata dall'art 491 cod pen ai titoli di credito al portatore o trasmissibili per girata, nella equiparazione quoad poenam di tali titoli agli Atti pubblici, non risiede nella loro natura giuridica ne nella loro attitudine alla circolazione illimitata, che e comune a tutti i titoli di credito, ma e determinata dal maggiore pericolo di falsificazione, insito nel regime di circolazione proprio del titolo al portatore o trasmissibile per girata rispetto al regime di circolazione dei titoli nominativi. Ne deriva che la circolabilita propria dei titoli presi in considerazione dalla norma citata deve esistere in concreto, come requisito essenziale condizionante l'inquadramento dell'illecito nella norma stessà il che comporta che non si possa prescindere dalle clausole che in concreto ostacolino la circolazione dei titoli anzidetti. La clausola di non trasferibilita apponibile all'assegno bancario o all'assegno circolare (artt 43 e 86 RD 21 12 1933, n 1736), immobilizzando il titolo nelle mani del prenditore, ne esclude la trasmissibilita per girata, tale non potendo considerarsi la girata ad un banchiere per l'incasso, che ha natura di semplice mandato a riscuotere ed e priva di effetti traslativi del diritto inerente al titolo. Pertanto la falsita commessa in assegno bancario o in assegno circolare munito della clausola di non trasferibilita non e punibile a norma dell'art 491 bensi a norma dell'art 485 cod pen. (Conf 104427, anno 1967' 102730, 101044, 101043, anno 1966. Contra (104293, 103935, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Cod. Pen. art. 491, Cod. Pen. art. 485, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 86

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)