Sez. 1, Sentenza n. 2074 del 22/06/1968 (Rv. 334204 - 01)
CREDITO - CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO PECUNIARIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - IN GENERE - TRASFERIMENTO DEI LIBRETTI DI RISPARMIO AL PORTATORE - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DEI TITOLI DI CREDITO - APPLICABILITA - CONSEGNA DEL LIBRETTO - ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO E DELLA LEGITTIMAZIONE ALL'ESERCIZIO - LIMITAZIONI DOVUTE AL RAPPORTO SOTTOSTANTE - CONFIGURABILITA - MANDATO PER L'INCASSO - SUCCESSIONE NEL CREDITO - ESCLUSIONE.*
CREDITO - CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO PECUNIARIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - IN GENERE - TRASFERIMENTO DEI LIBRETTI DI RISPARMIO AL PORTATORE - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DEI TITOLI DI CREDITO - APPLICABILITA - CONSEGNA DEL LIBRETTO - ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO E DELLA LEGITTIMAZIONE ALL'ESERCIZIO - LIMITAZIONI DOVUTE AL RAPPORTO SOTTOSTANTE - CONFIGURABILITA - MANDATO PER L'INCASSO - SUCCESSIONE NEL CREDITO - ESCLUSIONE.*
Il trasferimento dei libretti di risparmio al portatore (siano o meno contrassegnati con l'indicazione di un nome di persona) trova la sua disciplina nelle norme che regolano la circolazione dei titoli di credito. La consegna del libretto vale ad attribuire al portatore sia la investitura formale sul diritto in esso incorporato sia la legittimazione all'Esercizio dello stesso. L'attribuzione al consegnatario del titolo dei poteri relativi alla proprieta puo trovare, pero, ragioni di limitazione nel rapporto sottostante intercorso fra le parti. Il libretto puo essere, invero, trasmesso all'accipiens per l'incasso o per procura o dato in pegno. In tali casi il possessore, pur essendo pienamente legittimato ad agire nei confronti dei terzi, non puo ritenersi titolare del diritto di proprieta del titolo, avendo soltanto il potere di Esercizio del diritto in nome del soggetto formalmente investito. Il mandato ad esigere, quindi le somme portate dal libretto di deposito non importa alcuna successione nel credito. (V. 1405-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2003
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)