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Sez. 1, Sentenza n. 7075 del 05/07/1990 (Rv. 468123 - 01)

TITOLI DI CREDITO - TITOLI AL PORTATORE - TRASFERIMENTO - CONSEGNA DI LIBRETTO DI RISPARMIO AL PORTATORE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1990-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468123-01

TITOLI DI CREDITO - TITOLI AL PORTATORE - TRASFERIMENTO - CONSEGNA DI LIBRETTO DI RISPARMIO AL PORTATORE - EFFETTI.*

La consegna di un libretto di risparmio al portatore configura un negozio astratto di trasferimento, in virtù del quale l'accipiens è investito della titolarità e della legittimazione all'Esercizio del diritto incorporato in quel titolo, indipendentemente dalla prova di una iusta causa traditionis, mentre fa carico al tradens - che pretenda la restituzione della somma indicata nel libretto - dimostrare la Mancanza (iniziale sopravvenuta) di causa del trasferimento o l'esistenza di un titolo alla restituzione. Detto principio trova applicazione anche nel caso di consegna del libretto ad una banca, che non è automaticamente o presuntivamente riconducibile ad un contratto di deposito. (V 5949/82, mass n 423701, sulla prima parte; (V 2074/68, mass n 334204, sulla prima parte; (V 1380/77, sulla seconda parte (in motivazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2003

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)