diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4020 del 19/02/2009 (Rv. 606664 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE | Ente pubblico territoriale - Affidamento dell'esecuzione di lavori edili - Omissione delle prescritte formalità - Responsabilità diretta di amministratori e funzionari - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606664-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE

In tema di contratti degli enti pubblici territoriali, l'azione che, a norma dell'art. 23 del d.l. n. 66 del 1989 (convertito in legge n.144 del 1989 e applicabile "ratione temporis") è esperibile dai privati contro gli amministratori e i funzionari di province, comuni e comunità montane per prestazioni e servizi resi senza il rispetto delle prescritte formalità, trova applicazione in tutte le ipotesi di contratto che prevedono un impegno di spesa e, pertanto, anche nel caso di conferimento di incarico per prestazione di opera materiale, quale l'affidamento dell'esecuzione di lavori edili, dovendosi ritenere che il legislatore, nel formulare il quarto comma del citato art. 23, abbia reputato pleonastica ogni ulteriore specificazione circa la riconducibilità anche dei lavori pubblici ai beni e servizi assoggettati alle sanzioni per violazione dell'impegno contabile.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)