Sez. 2, Sentenza n. 15162 del 28/10/2002 (Rv. 558064 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Disciplina ex art. 23 D.L. n. 66 del 1989 - Retroattività - Esclusione - Conseguenze - Azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. per prestazioni rese in data anteriore al D.L. citato - Ammissibilità - Fattispecie.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
L'azione di responsabilità che, a norma dell'art. 23 D.L. n.66 del 1989 (convertito in legge n.144 del 1989 e riprodotto senza sostanziali modifiche dall'art. 35 D.Lgs. n.77 del 1995) è esperibile dai privati contro gli amministratori e i funzionari di province, comuni e comunità montane per prestazioni e servizi resi senza il rispetto delle prescritte formalità, comporta che, limitatamente ai suddetti enti e alle indicate situazioni, il privato, disponendo di un'azione diretta, non può esperire nei confronti della P.A. l'azione sussidiaria di arricchimento senza causa; tuttavia, non potendosi, in difetto di espressa previsione normativa, affermare la retroattività del citato D.L. n.66, deve ritenersi l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento per tutte le prestazioni e i servizi (tra i quali rientrano, come nel caso di specie, i conferimenti di incarico per la prestazione di opera intellettuale) resi alla P.A. anteriormente all'entrata in vigore di tale normativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Costituzione art. 28, Legge 03/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Legge 29/04/1989 num. 144 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)