Sez. 1, Sentenza n. 2814 del 08/02/2006 (Rv. 586800 - 01)
COMUNE - CONTRATTI - IN GENERE | Contratto di prestazione d'opera professionale - Delibera di conferimento dell'incarico - Rilevanza interna - Validità del contratto - Condizioni - Art. 23 del d.l. n. 66 del 1989 - Impegno di spesa - Incidenza sui rapporti con i terzi - Sussistenza.
COMUNE - CONTRATTI - IN GENERE
In tema di contratti degli enti pubblici territoriali e con particolare riferimento al conferimento di incarichi professionali, la regola generale secondo la quale gli eventuali vizi della deliberazione di autorizzazione a contrarre hanno rilievo esclusivamente nell'ambito interno all'organizzazione dell'ente, ma non incidono sulla validità ed efficacia del contratto privatistico di prestazione d'opera professionale, non esclude che il legislatore possa dettare, anche in questo campo, delle norme imperative, le quali trovano applicazione nei rapporti intersoggettivi, e condizionano pertanto la stessa validità dei contratti di diritto privato stipulati dalla Pubblica Amministrazione. Tal è il caso dell'art. 23 del d.l. 24 aprile 1989, n. 66, convertito in legge 3 febbraio 1989, n. 144, il quale, subordinando l'effettuazione di qualsiasi spesa ad una deliberazione autorizzativa adottata nelle forme di legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonché all'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati, detta una disposizione che incide anche sui rapporti tra l'Amministrazione ed i terzi.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 55, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 284
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)