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Sez. L, Sentenza n. 1615 del 16/02/1998 (Rv. 512661 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Equivalenza - Condizioni - Utilizzazione della stessa professionalità - Necessità - Fattispecie riguardante mansioni di addetto alla vendite nei reparti tradizionali e in quelli alimentari in azienda della grande distribuzione.
Stato
decisa il 1998-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512661-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

L'equivalenza delle mansioni assegnate al lavoratore rispetto a quelle precedentemente svolte, prescritta dall'art. 2103 cod. civ., richiede, oltre alla parità di inquadramento e retribuzione, che le nuove mansioni consentano, nel loro espletamento, l'utilizzazione ed il conseguente perfezionamento del corredo di nozioni, esperienza e perizia acquisito nella fase pregressa del rapporto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sussistente l'equivalenza delle mansioni di addetto alla vendita nei reparti tradizionali e nei reparti alimentari di azienda della grande distribuzione, valorizzando la valutazione al riguardo fatta dalle associazioni sindacali e dei datori di lavoro in sede di contrattazione collettiva, la documentazione prodotta dalle parti e le dichiarazioni rese dalle stesse in sede di interrogatorio, che, con riferimento al caso specifico, aveva anche tenuto presente la circostanza che la pluriennale assenza dal servizio comportava comunque un aggiornamento della professionalità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)