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Sez. L, Sentenza n. 698 del 04/02/1986 (Rv. 444257 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - EQUIVALENZA DELLE MANSIONI NEL CASO DI PASSAGGIO DA UNA POSIZIONE DI LAVORO AD UN'ALTRA - RIFERIMENTO NON SOLTANTO A QUELLA RETRIBUTIVA MA ANCHE A QUELLA PROFESSIONALE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444257-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - EQUIVALENZA DELLE MANSIONI NEL CASO DI PASSAGGIO DA UNA POSIZIONE DI LAVORO AD UN'ALTRA - RIFERIMENTO NON SOLTANTO A QUELLA RETRIBUTIVA MA ANCHE A QUELLA PROFESSIONALE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*

L'equivalenza delle mansioni, garantita al lavoratore subordinato dall'art. 2103 cod. civ. nel caso di passaggio da una posizione di lavoro ad un'altra, non è soltanto quella retributiva, bensì è anche quella professionale e pertanto le nuove mansioni debbono consentire al lavoratore l'utilizzazione ed il conseguente perfezionamento del corredo di nozioni, esperienza e perizia acquisite nella fase pregressa del rapporto. (Conf 7281/83, mass n 431877; (Conf 4189/83, mass n 429129).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)