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Sez. 1, Sentenza n. 1838 del 26/01/2011 (Rv. 616352 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI | Art. 10, comma secondo, della legge n. 184 del 1983 - Partecipazione delle parti all'attività istruttoria - Necessità - Esclusione - Audizione del minore - Presenza dei difensori delle altre parti - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Mancato avviso di fissazione di udienza - Violazione del diritto al contraddittorio - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616352-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI

In tema di adozione, l'art. 10, comma secondo, della legge 4 maggio 1983 n. 184, come novellato dalla legge 28 marzo 2001 n. 149, il quale dispone che i genitori e in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore possano partecipare a "tutti" gli accertamenti disposti dal tribunale, si riferisce non solo ai tradizionali mezzi d'istruzione probatoria disciplinati dalla sezione III del capo, II, titolo I del libro II del codice di procedura civile, ma a qualunque atto d'indagine che il giudice ritenga di eseguire per iniziativa propria o delle parti al fine di verificare se sussista lo stato di abbandono; esso non è tuttavia applicabile all'audizione del minore, la quale, non rappresentando una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all'una o all'altra soluzione, bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto, deve svolgersi in modo tale da garantire l'esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione; ne discende che, costituendo scelta del tutto discrezionale del giudice quella di sentire il minore senza la presenza dei difensori delle altre parti, non costituisce violazione del diritto al contraddittorio il mancato avviso dell'udienza fissata per detta audizione.

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1983 num. 184 art. 10 com. 2 CORTE COST., Legge 28/03/2001 num. 149 art. 10 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)