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Sez. 1, Sentenza n. 18132 del 19/12/2002 (Rv. 560428 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Audizione del minore - Modalità - Scelta discrezionale del giudice - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560428-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio contenzioso di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità, l'audizione del minore deve essere eseguita, da parte del giudice procedente e del suo ausiliario, secondo modalità e cautele suggerite dalla circostanze concrete, onde evitare turbamenti o condizionamenti per il minore stesso, interrogato o sottoposto a colloquio, l'adozioni di tali cautele non potendo in alcun modo configurare, per l'effetto, alcuna violazione del contraddittorio (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha pertanto escluso la sussistenza della predetta violazione nell'avere l'ausiliario del giudice impedito non già la presenza - riservata, ma continua e vigile- del difensore dei genitori naturali al colloquio con il minore, bensì la sua interlocuzione diretta con questi, onde evitare di ingenerare oggettivamente una non consentita interferenza con il precedente provvedimento dell'AG che aveva disposto l'interruzione dei rapporti tra detto minore ed il suo nucleo familiare d'origine).

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)