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Sez. L, Sentenza n. 1876 del 08/03/1990 (Rv. 465762 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - PREVIDENZA - PENSIONE INDIRETTA A CARICO DELLA CASSA NAZIONALE - SPETTANZA - PRESUPPOSTI - DIFETTO DELL'ANTECEDENZA DELLA ISCRIZIONE AL COMPIMENTO DEL QUARANTESIMO ANNO DI ETÀ - IRRILEVANZA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465762-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - PREVIDENZA - PENSIONE INDIRETTA A CARICO DELLA CASSA NAZIONALE - SPETTANZA - PRESUPPOSTI - DIFETTO DELL'ANTECEDENZA DELLA ISCRIZIONE AL COMPIMENTO DEL QUARANTESIMO ANNO DI ETÀ - IRRILEVANZA - CONDIZIONE.*

La pensione indiretta a carico della cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti - che, ai sensi dell'art. 7 della legge 3 gennaio 1981 n. 6, spetta ai superstiti (coniuge e figli) del professionista che abbia maturato dieci anni d'iscrizione e contribuzione e sia stato iscritto alla cassa da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età - può essere riconosciuta nonostante il difetto dell'antecedenza dell'iscrizione al compimento del quarantesimo anno di età solo nel caso di iscritto continuativamente alla cassa dalla data di entrata in funzione delle medesime, e non già in tutti i casi di iscrizione anteriore all'entrata in vigore della predetta legge, dovendo al settimo comma del citato art. 25 attribuirsi, alla stregua di un'interpretazione logico-sistematica ed anche per evitare una vanificazione del disposto del sesto comma dello stesso articolo, una portata derogatoria circoscritta alla sola condizione (prevista dal citato art. 7 della legge) del decennio d'iscrizione e contribuzione. (V 1818/89, mass n 462503).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Legge 03/01/1981 num. 6 art. 7 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 6 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)