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Sez. 3, Sentenza n. 9101 del 29/08/1995 (Rv. 493771 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - IN GENERE | Limitazione nei limiti del massimale - Solidarietà con l'assicurato - Limiti.
Stato
decisa il 1995-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493771-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - IN GENERE

In tema di assicurazione della R.C.A. l'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore, salva la responsabilità per "mala gestio", sussiste nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione ed è entro tali limiti solidale con l'obbligazione dell'assicurato pur trattandosi di solidarietà atipica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)