Sez. 3, Sentenza n. 9101 del 29/08/1995 (Rv. 493771 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - IN GENERE | Limitazione nei limiti del massimale - Solidarietà con l'assicurato - Limiti.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - IN GENERE
In tema di assicurazione della R.C.A. l'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore, salva la responsabilità per "mala gestio", sussiste nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione ed è entro tali limiti solidale con l'obbligazione dell'assicurato pur trattandosi di solidarietà atipica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)