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Sez. 3, Sentenza n. 481 del 26/01/1990 (Rv. 465007 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE - RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATORE - NATURA - CONDANNA IRREVOCABILE DELL'ASSICURATORE IN SEDE PENALE QUALE RESPONSABILE CIVILE, IN SOLIDO CON L'IMPUTATO, AL RISARCIMENTO DEL DANNO, IN VIA GENERICA, IN FAVORE DEL DANNEGGIATO - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465007-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE - RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATORE - NATURA - CONDANNA IRREVOCABILE DELL'ASSICURATORE IN SEDE PENALE QUALE RESPONSABILE CIVILE, IN SOLIDO CON L'IMPUTATO, AL RISARCIMENTO DEL DANNO, IN VIA GENERICA, IN FAVORE DEL DANNEGGIATO - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE - ESCLUSIONE.*

In tema di Assicurazione per i danni conseguenti alla circolazione stradale, l'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore è contenuta nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'Assicurazione e la solidarietà fra assicurato ed assicuratore ha natura atipica, atteso che il debito aquiliano del primo discende ex delicto ed è illimitato, mentre quello del secondo di natura indennitaria deriva ex lege e trova limite nella capienza del massimale, senza che nessuna influenza possa attribuirsi, per derogare a quest'ultimo limite, al fatto che in Sede penale, con sentenza passata in giudicato, l'assicuratore sia stato condannato quale responsabile civile, in solido con l'imputato assicurato, al risarcimento del danno in via generica nei confronti del danneggiato, giacché la solidarietà, disposta in via generale ed astratta dall'art. 489 cod. proc. pen., non preclude ed, anzi, impone, l'accertamento, nei singoli casi concreti, del titolo in forza del quale ciascuno dei coobbligati è tenuto alla prestazione e se l'unicità di quest'ultima soffre o meno limitazioni per effetto di particolari Disposizioni convenzionali o legali. (V 5218/83, mass n 430091; (V 6428/82, mass n 424055).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2057, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)