Sez. L, Sentenza n. 2148 del 05/02/2004 (Rv. 569895 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Equo indennizzo - Rigetto della domanda per il riconoscimento della menomazione dell'integrità fisica come dipendente da causa di servizio - Domanda amministrativa di equo indennizzo - Necessità - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI
Dalla "ratio", oltre che dalla formulazione letterale della norma contenuta nell'art. 4, primo comma, D.M. 2 luglio 1983, n. 1622 ("Approvazione del regolamento per la concessione dell'equo indennizzo ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato") si desume che non è necessaria la domanda di equo indennizzo in sede amministrativa nel caso in cui l'Azienda (o, secondo le trasformazioni intervenute, l'Ente Ferrovie dello Stato, la Ferrovie dello Stato S.p.A. o Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) abbia rigettato la domanda per il riconoscimento della menomazione dell'integrità fisica come dipendente da causa di servizio, giacché in tale caso la domanda amministrativa sarebbe priva del suo fondamento essenziale, ponendosi come domanda inevitabilmente destinata ad essere disattesa dall'azienda destinataria.
Riferimenti normativi: Legge 26/03/1958 num. 425 art. 208, Legge 26/03/1958 num. 425 art. 209, Legge 06/10/1981 num. 564 art. 11, Decr. Minist. Trasporti 02/07/1983 num. 1622 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)