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Sez. L, Sentenza n. 3534 del 10/04/1999 (Rv. 525194 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Equo indennizzo - Rigetto della domanda per il riconoscimento della menomazione dell'integrità fisica come dipendente da causa di servizio - Domanda amministrativa di equo indennizzo - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525194-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI

Dalla "ratio", oltre che dalla formulazione letterale della norma contenuta nell'art. 4, comma primo, del D.M. 2 luglio 1983 n.1622 ("Approvazione del regolamento per la concessione dell'equo indennizzo ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato") si desume che non è necessaria la domanda di equo indennizzo in sede amministrativa nel caso in cui l'Azienda autonoma delle FF.SS. abbia rigettato la domanda per il riconoscimento della menomazione dell'integrità fisica come dipendente da causa di servizio.

Riferimenti normativi: Legge 26/03/1958 num. 425 art. 208, Legge 26/03/1958 num. 425 art. 209, Legge 06/10/1981 num. 564 art. 11, Decr. Minist. Trasporti 02/07/1983 num. 1622 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)