Sez. 2, Sentenza n. 7527 del 09/04/1984 Ud. (dep. 26/09/1984) Rv. 165741 - 01
ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 5 LEGGE N. 895 DEL 1967 - DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE - CRITERI - VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE UTILI A PRECISARE L'ENTITÀ DEL FATTO - POSSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 5 LEGGE N. 895 DEL 1967 - DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE - CRITERI - VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE UTILI A PRECISARE L'ENTITÀ DEL FATTO - POSSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
L'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 5 della legge n. 895 del 1967 è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito il quale può a tal fine valutare non soltanto il numero e la potenzialità delle armi, ma anche ogni altra circostanza utile a precisare l'entità del fatto. (nella fattispecie la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il diniego dell'attenuante in relazione alla capacità offensiva della arma, una rivoltella cal. 38, e soprattutto alla destinazione di essa alla perpetrazione di una rapina). (V mass n 163591; (V mass n 161883; (V mass n 158008).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)