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Sez. U, Sentenza n. 634 del 04/03/1966 (Rv. 321255 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RETROCESSIONE - DIFFERENZA TRA LE DUE FIGURE DI RETROCESSIONE PREVISTE RISPETTIVAMENTE NEGLI ARTT 60 E 61 E NELL'ART 63 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1865 N 2359.*
Stato
decisa il 1966-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321255-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RETROCESSIONE - DIFFERENZA TRA LE DUE FIGURE DI RETROCESSIONE PREVISTE RISPETTIVAMENTE NEGLI ARTT 60 E 61 E NELL'ART 63 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1865 N 2359.*

La differenza tra le due figure di retrocessione previste, rispettivamente, negli artt.60 e 61 e nell'art.63 della legge 25 giugno 1865, n.2359, non e data dal carattere parziale o totale della retrocessione ma e costituita dalla causa della sopravvenuta inutilizzabilita del bene espropriato. Nella prima ipotesi l'inutilizzabilita consegue all'avvenuta esecuzione dell'opera pubblica e riguarda quel singolo bene o parte di esso che l'amministrazione riconosce non dover piu servire all'esecuzione dell'opera stessa, nella seconda ipotesi, invece, l'inutilizzabilita e anteriore all'esecuzione dell'opera e discende dall'impossibilita giuridica di dare ai beni espropriati, o ad alcuni di essi, la prevista destinazione per effetto della decadenza della dichiarazione di pubblica utilita per scadenza del termine o per fatti sopravvenuti che diano l'assoluta certezza che tutti i beni espropriati, o alcuni di essi, non possono piu essere destinati al compimento dell'opera pubblica. *

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)