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Sez. U, Sentenza n. 729 del 13/03/1972 (Rv. 356872 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RETROCESSIONE - PER INUTILIZZAZIONE DOPO L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - PER DECADENZA DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA - RISPETTIVE CONDIZIONI - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1972-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356872-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RETROCESSIONE - PER INUTILIZZAZIONE DOPO L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - PER DECADENZA DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA - RISPETTIVE CONDIZIONI - DIFFERENZE.*

Le particelle catastali di un unico fondo espropriato che siano rimaste completamente inutilizzate dopo l'esecuzione dell'opera pubblica, o siano state utilizzate per un'opera non specificamente prevista dal decreto di espropriazione, costituiscono relitti e il loro trattamento giuridico, ai fini della retrocessione o del risarcimento del danno (in caso di sopravvenuta impossibilita della retrocessione), non puo essere che quello previsto dall'art 60 della legge sulle espropriazioni, a norma del quale il diritto alla retrocessione o al risarcimento del danno non si realizza in concreto - e non puo quindi essere fatto valere dinanzi al giudice ordinario - se non a seguito dell'accertamento discrezionale da parte dell'autorita amministrativa che i beni in questione non servano all'opera pubblica. La diversa ipotesi prevista dall'art 63 della legge sulle espropriazioni si caratterizza invece per il fatto che la causa della sopravvenuta inutilizzazione del bene espropriato e anteriore, e non posteriore, all'esecuzione dell'opera pubblica e discende dall'impossibilita giuridica di dare ai beni espropriati la prevista destinazione per effetto della decadenza della dichiarazione di pubblica utilita, conseguente alla scadenza del termine di cui all'art 13 della legge sulle espropriazioni. Solo in quest'ultimo caso la destinazione del bene ad un fine incompatibile con quello previsto dalla dichiarazione di pubblica utilita, ponendosi come equipollente della mancata esecuzione dell'opera pubblica, autorizza a ritenere verificata la decadenza, indipendentemente dal decorso del termine. (V 2908'69, mass n 342751, 342752; 634'66, mass n 321255, 321256, 321257).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)