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Sez. L, Sentenza n. 18000 del 16/12/2002 (Rv. 559283 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione del ccnl del settore metalmeccanico privato in materia di computo del lavoro straordinario al fine della determinazione della tredicesima mensilità e delle ferie retribuite.
Stato
decisa il 2002-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559283-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica e per vizi di motivazione, restando escluso che possa ritenersi ammissibile la censura consistente nella mera contrapposizione di un'interpretazione ritenuta più confacente alla aspettativa della parte a quella accolta nella sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un giudizio promosso da lavoratori dipendenti della Fiat auto SpA, interpretando gli artt. 14 e 15 del ccnl dei dipendenti del settore metalmeccanico privato, ha ritenuto che, al fine di determinare il trattamento economico per le ferie e per la tredicesima mensilità, occorreva tenere conto del compenso per le ore di lavoro straordinario svolto con frequenza e sistematicità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)