Sez. 4, Sentenza n. 7674 del 30/01/2006 Ud. (dep. 03/03/2006) Rv. 233537 - 01
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO | P.M. - Formulazione dell'imputazione - Omissione - Conseguenze.
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO
In tema di procedimenti di competenza del giudice di pace, è nulla la citazione a giudizio disposta dalla Polizia giudiziaria qualora manchi la formulazione dell'imputazione e la sottoscrizione del P.M. - necessarie a seguito della modifica all'art. 20 del D.Lgs. n. 274 del 2000 apportata dall'art. 17 comma quarto della L. n. 155 del 2005 di conversione del D.L. n. 144 del 2005 -, in quanto tale mancanza determina la violazione del diritto di difesa dell'imputato cui non è consentito di conoscere il fatto-reato contestatogli.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/07/2005 num. 155 CORTE COST., Decreto Legge 27/07/2005 num. 144 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)