Sez. 5, Sentenza n. 29933 del 16/06/2006 Ud. (dep. 12/09/2006) Rv. 235150 - 01
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO | Genericità della imputazione - Nullità - Natura - Nullità relativa - Deducibilità - Limiti.
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la nullità della citazione a giudizio per insufficiente determinazione del fatto non è di ordine generale, a norma dell'art. 178 cod. proc. pen., ma rientra tra quelle relative di cui all'art. 181 dello stesso codice, con la conseguenza che essa non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)