Sez. 3, Sentenza n. 1841 del 26/06/1973 (Rv. 364848 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CONDANNA DELL'INTERVENIENTE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CONDANNA DELL'INTERVENIENTE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Qualunque sia il titolo o la ragione per cui taluno e parte in un processo, ove nel corso dello stesso, anziche rimettersi ai provvedimenti del giudice, faccia propria la causa di alcuna delle parti, assumendo attiva posizione di contrasto verso altre parti, opera anche nei suoi confronti il principio della soccombenza ai fini della statuizione sulle spese del giudizio, per le quali quindi puo essere ammessa condanna anche a suo carico. (Conf 1052/71, mass n 351068).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)