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Sez. 3, Sentenza n. 7057 del 21/12/1982 (Rv. 424727 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CONDANNA ALLE SPESE DELL'INTERVENIENTE PER SOCCOMBENZA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424727-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CONDANNA ALLE SPESE DELL'INTERVENIENTE PER SOCCOMBENZA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Colui che sia intervenuto in un procedimento fra altre parti, non rimettendosi ai provvedimenti del giudice, ma facendo propria la posizione di uno dei contendenti ed assumendo attiva posizione di contrasto verso l'altro, resta soggetto al principio della soccombenza, al fine della regolamentazione delle spese, a prescindere da ogni questione sulla natura, sul titolo o sulla legittimità dell'intervento. (V 1841/73, mass n 364848).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)