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Sez. U, Sentenza n. 2848 del 13/06/1989 (Rv. 463081 - 01)

GIURISDIZIONI CIVILI - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DIPENDENTI DELL'INAM E DELL'ENPAS TRASFERITI ALLE U.S.L. - DOMANDA PROPOSTA NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DEL TESORO QUALE PREPOSTO ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI SOPPRESSI, DIRETTE ALLA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI AI FONDI GESTITI DAGLI ENTI MEDESIMI - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1989-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463081-01

GIURISDIZIONI CIVILI - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DIPENDENTI DELL'INAM E DELL'ENPAS TRASFERITI ALLE U.S.L. - DOMANDA PROPOSTA NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DEL TESORO QUALE PREPOSTO ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI SOPPRESSI, DIRETTE ALLA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI AI FONDI GESTITI DAGLI ENTI MEDESIMI - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

La domanda proposta da dipendenti dell'INAM o ENPAS, poi trasferiti alle unità sanitarie locali a seguito dell'istituzione del servizio sanitario nazionale, nei confronti del ministero del tesoro, quale preposto alla liquidazione di detti enti soppressi, per conseguire la restituzione di contributi versati ai fondi di previdenza e quiescenza gestiti dagli enti medesimi (nella specie in relazione al mancato Esercizio, all'atto del trasferimento, della facoltà di optare per il mantenimento della pregressa posizione assicurativa, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761), non investe un distinto ed autonomo rapporto assicurativo, ma fa valere un'obbligazione di natura sostanzialmente retributiva (componente dell'indennità "una tantum", erogata dai disciolti enti ai dipendenti cessati dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione), strettamente inerente al rapporto di pubblico impiego, e, pertanto, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 6173/87, mass n 454482; (Conf 2805/87, mass n 451928).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)