Sez. U, Sentenza n. 2805 del 21/03/1987 (Rv. 451928 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - INAM - ENPAS - CONTROVERSIA PROMOSSA DA EX DIPENDENTI DI DETTI ENTI SOPPRESSI NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DEL TESORO, PREPOSTO ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI - OGGETTO: RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI AI FONDI DI PREVIDENZA E QUIESCENZA GESTITI DAI PREDETTI ENTI - INERENZA AL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONSEGUENZE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - INAM - ENPAS - CONTROVERSIA PROMOSSA DA EX DIPENDENTI DI DETTI ENTI SOPPRESSI NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DEL TESORO, PREPOSTO ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI - OGGETTO: RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI AI FONDI DI PREVIDENZA E QUIESCENZA GESTITI DAI PREDETTI ENTI - INERENZA AL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONSEGUENZE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La domanda proposta da dipendenti dell'INAM o dell'ENPAS, poi trasferiti alle unità sanitarie locali a seguito dell'istituzione del servizio sanitario nazionale, nei confronti del ministero del tesoro, quale preposto alla liquidazione di detti enti soppressi, per conseguire la restituzione di contributi versati ai fondi di previdenza e quiescenza gestiti dagli enti medesimi (nella specie, in relazione al mancato Esercizio, all'atto di detto trasferimento, della facoltà di optare per il mantenimento della pregressa posizione assicurativa, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761), non investe un distinto ed autonomo rapporto assicurativo, ma fa valere un'obbligazione di natura sostanzialmente retributiva (componente dell'indennità "una tantum", erogata dai disciolti enti ai dipendenti cessati dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione), strettamente inerente al rapporto di pubblico impiego, e, pertanto, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 2021/83, mass n 426876; (V 4825/80, mass n 408653).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)