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Sez. L, Sentenza n. 3245 del 05/03/2003 (Rv. 560863 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Tempestività del recesso - Applicabilità alle ipotesi di licenziamento per giusta causa - Fondamento - Altre ipotesi di licenziamento - Inapplicabilità - Tardività del licenziamento - Presunzione di rinuncia - Condizioni - Licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore - Tardività del licenziamento - Presunzione di rinuncia - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560863-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

La tempestività del licenziamento, intesa come immediatezza della reazione datoriale al "fatto" del lavoratore, può ritenersi elemento costitutivo nella ipotesi di recesso per giusta causa (o giustificato motivo soggettivo), derivando dalla formulazione dell'art. 2119 cod. proc. civ., e, in particolare, dal rilievo che in tale disposizione assume l'impossibilità, anche provvisoria, di prosecuzione del rapporto, mentre, nelle altre ipotesi di recesso, il lungo lasso di tempo trascorso prima del licenziamento non assume rilievo, né può intendersi, di per sè solo considerato, come rinuncia tacita a far valere il motivo di recesso, ove non emerga altresì un comportamento concludente inequivoco. Peraltro, nell'ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, il tempo trascorso tra l'accertamento dell'inidoneità e il licenziamento non potrebbe giammai integrare gli estremi di una (valida) rinuncia tacita, giacché nei contratti a prestazioni corrispettive l'impossibilità totale della prestazione di una delle parti comporta il venire meno della causa del contratto, senza possibilità per l'autonomia privata di mantenere in vita, ai sensi dell'art. 1322 cod. civ., un vincolo giuridico non corrispondente al modello legale e ormai privo di significato apprezzabile per l'ordinamento giuridico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1463

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)